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Le istituzioni
scolastiche, nell’esercizio della loro
autonomia, hanno facoltà di adattare il
calendario nel rispetto però dei 209 gg totali.
La riduzione fino a un minimo di 200 gg è
ammessa solo per causa di forza maggiore o per
provvedimento dell’autorità. Si ricorda che per
la validità dell’a.s. l’art. 74, c. 2, del Dlg
n. 297/94 prescrive un minimo inderogabile di
200 gg effettivi di lezione.
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